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Whistleblowing

    Home Whistleblowing

    Documento informativo ai sensi dell’art. 5) del D. Lgs 24/2023

    Il D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (di seguiti “Decreto 24/2023”) recante ”Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

    In conformità al Decreto 24/2023 Galli & Cassina S.p.A. (di seguito “G&C”) ha istituito un canale interno di segnalazione.

    Solo le segnalazioni effettuate ai termini e condizioni previsti dal Decreto 24/2023 e di cui infra godono delle tutele previste dal Decreto 24/2023 stesso (riservatezza dell’identità del Segnalante, divieto di ritorsione, protezione dalle ritorsioni etc.) illustrate nell’Allegato “A”.

    °   §   °

    1 MODALITA’ DI SEGNALAZIONE

    Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

    In forma scritta mediante la piattaforma accessibile al link MYGOVERNANCE disponibile nella sezione dedicata al whistleblowing del sito internet di G&C all’indirizzo https://www.gallicassina.com/whistleblowing[1] (di seguito, la “Piattaforma”)

    oppure mediante posta raccomandata all’indirizzo Gestore Whistleblowing c/o Galli & Cassina S.p.A.,  Via Drizza 30/32, 20033 Solaro (MI).

    In forma orale tramite l’apposito strumento della Piattaforma (che al fine di garantire le riservatezza del segnalante che volesse rimanere anonimo, prevede l’automatica distorsione della voce registrata) ovvero richiedendo, via posta al predetto indirizzo o tramite la Piattaforma, un incontro finalizzato ad effettuare la segnalazione.

    L’incontro viene fissato dal Gestore (come infra definito) entro un termine ragionevole e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

    Il Gestore tramite la Piattaforma rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

    Il canale di segnalazione garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

    Al canale di segnalazione hanno accesso unicamente i soggetti autorizzati.

     

    [1] La Piattaforma è accessibile con qualunque dispositivo (computer, iPad, smartphone…) senza necessità di  installazione di software/app aggiuntivo e ha una logica di funzionamento e un’interfaccia semplice e intuitiva. Ad ulteriore garanzia della riservatezza del segnalante l’accesso alla Piattaforma dovrà essere effettuato tramite dispositivi informatici personali e non i dispositivi aziendali.

    La Piattaforma consente, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, una comunicazione diretta tra Segnalante e Gestore tramite una chat interna riservata e anonima.

    Al Segnalante viene assegnato un profilo di utente univoco, che consente l’accesso tramite login/password ad un’area personalizzata entro cui può:

    • Accedere a tutte le segnalazioni precedentemente storicizzate nel sistema
    • Visualizzazione grafica aggiornamenti di stato istruttoria, notifiche messaggi
    • Partecipare alle chat collaborative con Gestore
    • Accedere alla segnalazione in modifica – aggiunta informazioni e documenti
    • Creare il report di una nuova segnalazione, in modalità anonima o nominativa

     

    2 CHI PUO’ EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

    Il Decreto 24/2023 definisce la “persona segnalante” (di seguito, “Segnalante”) come “la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo”: il Segnalante deve quindi essere necessariamente una persona fisica.

    Le disposizioni del Decreto 24/2023 si applicano alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:

    • lavoratori subordinati;
    • lavoratori autonomi;
    • titolari di un rapporto di collaborazione ex art. 409 c.p.c e art. 2 del D. Lgs. 81/2015;
    • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso G&C che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
    • liberi professionisti e consulenti;
    • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
    • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

    La tutela del Segnalante opera anche laddove la segnalazione avvenga quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

    3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

    Oggetto della segnalazione sono le violazioni di normative nazionali e dell’Unione europea  che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di G&C e di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

    Per violazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di G&C e che consistono in:

    • illeciti commessi in violazione della normativa europea e nazionale di cui all’allegato al Decreto 24/2023 (e qui allegato sub “C”) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione di cui all’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; violazione dei requisiti in materia di etichettatura;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. art. 325 del Trattato su funzionamento dell’Unione Europea come specificati nel diritto derivato pertinente dell’UE. A titolo esemplificativo, frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; A titolo esemplificativo, violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
    • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti. A titolo esemplificativo, pratiche abusive in materia di concorrenza.

    Possono essere oggetto di segnalazione anche i fondati sospetti di violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le condotte volte ad occultare le violazioni.

    Non rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto 24/2023, e pertanto non sono soggette alle tutele previste dal Decreto 24/2023, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati dal Decreto 24/2023 e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

    4 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

    La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata e includere almeno[2]:

    • le generalità del Segnalante quali nome, cognome, rapporto con G&C e recapiti per il contatto (salvo che si tratti di segnalazione anonima, si veda il successivo art. 5);
    • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
    • la descrizione chiara e quanto più completa del fatto che includa le modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto medesimo;
    • le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

    E’ possibile allegare documenti o altre informazioni che possano supportare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

    Il Gestore della Segnalazione potrà comunque chiedere successivamente al Segnalante di fornire elementi integrativi.

    La segnalazione deve riferire quanto strettamente rilevante per la segnalazione stessa, in particolare quanto alle informazioni relative a stato di salute, opinioni politiche, credo religioso o orientamento sessuale.

    Le misure di protezione previste dal Decreto 24/2023 si applicano quando al momento della segnalazione il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere  e rientrino nell’ambito della normativa. E’ pertanto necessario che il Segnalante applichi attenta diligenza nella valutazione delle informazioni, che non è sufficiente che si fondino su supposizioni, “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio.

     

    [2] La Piattaforma contribuisce a guidare il Segnalante nella segnalazione anche mediante la richiesta di compilazione di appositi campi. Nell’area segnalazione è inoltre disponibile una demo allo scopo di agevolare il segnalante nella compilazione della segnalazione

     

    5 SEGNALAZIONI ANONIME

    Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, cioè senza fornire indicazioni circa l’identità del Segnalante o che consentano di individuare l’identità del Segnalante. Salvo le generalità del Segnalante, anche le segnalazioni anonime devono includere le informazioni di cui al precedente art. 4.

    In caso di segnalazione anonima il Segnalante non riceverà le comunicazioni di cui al successivo art. 6 (avviso di ricevimento, riscontro alla segnalazione, eventuali richieste di integrazione).

    Al Segnalante anonimo non potranno essere garantite le tutele previste dal Decreto 24/2023. Tuttavia, laddove il Segnalante venga successivamente identificato e subisca ritorsioni, troveranno applicazione le disposizioni del Decreto 24/2023 relative alla protezione dalle ritorsioni.

    Le segnalazioni anonime vengono registrate e archiviate dal Gestore ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni del Decreto 24/2023 relative alla protezione dalle ritorsioni e verranno gestite come Segnalazioni Ordinarie (come infra definite e disciplinate).

    6 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

    La gestione del canale interno di segnalazione è affidata ad un soggetto interno  G&C individuato nell’Ing. Paola Galli (di seguito, “Gestore della segnalazione” o “Gestore”), soggetto dotato dei requisiti di competenza e autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza, richiesti dal Decreto 24/2023.

    Ricevuta una segnalazione, il Gestore della segnalazione:

    1. tramite la Piattaforma provvede alla annotazione della segnalazione in apposito registro e rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo esplicito rifiuto del Segnalante;
    2. avvia e mantiene interlocuzioni con il Segnalante richiedendo, se necessario, integrazioni;
    3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, procedendo tra l’altro alla valutazione preliminare della segnalazione per valutare, tra l’altro, se la stessa è procedibile e ammissibile, cioè sia conforme a quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 e 4.

    Ove a conclusione della fase di analisi preliminare il Gestore valuti che la segnalazione esula dall’ambito di applicazione del Decreto 24/2023, ovvero sia priva degli elementi necessari per un’istruttoria, o comunque emerga l’infondatezza della segnalazione stessa, il Gestore procede all’archiviazione della segnalazione dandone adeguata motivazione, e ne dà informazione all’Amministratore Unico laddove possa rilevare per fini diversi.

    Ove a seguito dell’analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi per la valutazione della fondatezza della segnalazione, viene aperta l’istruttoria sulla segnalazione, e il Gestore avvia analisi specifiche ed effettua le verifiche e le valutazioni ritenute necessarie ai fini dell’accertamento dei fatti segnalati.

    A tal fine può avviare interlocuzioni con il Segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e/o ulteriori informazioni, ovvero procedere ad altri ogni altro approfondimento che riterrà necessario, anche mediante convocazione e audizioni del segnalato e/o delle persone coinvolte nella segnalazione e/o comunque informate sui fatti, e richiesta di informazioni e/o documenti.

    All’esito dell’istruttoria, il Gestore assume, motivandole, le decisioni conseguenti.

    Ove dall’istruttoria emerga la fondatezza della segnalazione, il Gestore trasmette tempestivamente il report agli organi interni preposti per le opportune iniziative.

    Il Gestore provvede quindi a dare riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento per le segnalazioni effettuate tramite la Piattaforma ed entro tre mesi dalla data dell’incontro in cui è stata effettuata la segnalazione in forma orale.

    Laddove nel predetto periodo di tre mesi dalla data dell’avviso o dell’incontro l’istruttoria non sia ancora conclusa, verranno fornite le informazioni disponibili e gli esiti dell’istruttoria verranno comunicati al Segnalante una volta terminata l’istruttoria medesima.

    L’attività di gestione della segnalazione è documentata e tracciabile.

    Ove a conclusione della fase di analisi preliminare della segnalazione il Gestore valuti che la segnalazione sia inammissibile quale segnalazione whistleblowing ma ravvisi motivi per procedere comunque all’analisi di quanto segnalato, provvede a trattare la segnalazione come segnalazione ordinaria (di seguito, “Segnalazioni Ordinarie”).

    Per Segnalazioni Ordinarie si intendono le informazione o segnalazione  ricevute dal Gestore che non siano ammissibili come segnalazioni whistleblowing secondo quanto precede, e verranno prese in esame dal Gestore che definirà se dare seguito con istruttoria, ovvero trasmettere agli organi/funzioni di volta in volta competenti ovvero demandare all’Amministratore Unico per le determinazioni del caso.

    In relazione alle Segnalazioni  Ordinarie non troveranno applicazione le tutele del Segnalante di cui al D. Lgs. 24/2023 di cui sopra, fermo restando che anche in relazione a tali segnalazioni G&C applicherà il divieto di ritorsione nei medesimi termini e alle medesime condizioni previste dal Decreto 24/2023 e che porrà in essere misure volte alla tutela dell’identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente allegata quanto più possibile analoghe a quelle applicate alle segnalazioni whistleblowing.

    7 CONFLITTO DI INTERESSI

    Se la segnalazione riguarda il Gestore, la segnalazione potrà essere inviata tramite posta raccomandata all’Amministratore Unico Francesco Cassina, all’indirizzo Via Drizza 30/32, 20033 Solaro (MI) o al Presidente del Collegio Sindacale di G&C dott.ssa Mariella Giunta all’indirizzo Via dei Piatti 2, 20123 Milano (MI).

    Ove venga erroneamente trasmessa tramite la Piattaforma e venga a conoscenza del Gestore, quest’ultimo non appena ravvisa profili di conflitto di interessi ne dà comunicazione all’Amministratore Unico e si astiene dall’assumere qualunque iniziativa al riguardo.

    8 SEGNALAZIONI TRASMESSE A SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

    Chiunque riceva una segnalazione orale o scritta deve trasmetterla tempestivamente, e comunque al più tardi entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al Gestore mediante la Piattaforma ovvero mediante posta raccomandata all’indirizzo Gestore Whistleblowing c/o Galli & Cassina S.p.A.,  Via Drizza 30/32, 20033 Solaro (MI), dandone contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto).

    La trasmissione deve includere l’originale della Segnalazione, l’eventuale documentazione di supporto e evidenza della comunicazione al Segnalante dell’avvenuto inoltro della Segnalazione.

    Il ricevente non può trattenere copia di quanto trasmesso, non è autorizzato ad assumere iniziative di alcun tipo riguardo la segnalazione ed è tenuto alla massima riservatezza circa la segnalazione, e in particolare circa l’identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente allegata.

    La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell’obbligo di riservatezza potranno comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.

     

    9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    I dati raccolti da G&C mediante la segnalazione verranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), nei termini di cui all’informativa qui allegata sub “B”.

    °   §   °

    CANALE ESTERNO PRESSO ANAC

    Fermo restando che i segnalanti sono incoraggiati ad utilizzare il canale interno istituito da G&C, il Decreto 24/2023 prevede che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) istituisca un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

    Oggetto della segnalazione sono le violazioni delle normative europee previste dal Decreto 24/2023 (si veda sopra art. 3).

    Il Decreto 24/2023 prevede che il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

    • se il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati;
    • il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo quanto previsto dal Decreto 24/2023 che non ha avuto seguito;
    • il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
    • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

    Per ulteriori informazioni circa la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne si rimanda al sito ANAC https://www.anticorruzione.it/

    °   §   °

    Il presente Documento Informativo viene esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro e reso accessibili ai soggetti che intrattengono con G&C un rapporto giuridico rilevante ai fini del Decreto 24/2023 diversi dai dipendenti, e viene pubblicato nella sezione dedicata al whistleblowing del sito internet di G&C all’indirizzohttps://www.gallicassina.com/whistleblowing/.

    G&C assicura ai propri dipendenti adeguata specifica formazione sulla normativa whistleblowing di cui al D. Lgs. 24/2023, sul corretto utilizzo del canale interno ed esterno di segnalazione e sulle sanzioni in caso di violazioni.

    Tutti i dipendenti di G&C sono tenuti a conoscere i contenuti del presente Documento Informativo e ad attenersi a quanto ivi previsto per quanto di competenza.

    L’utilizzo improprio della segnalazione mediante affermazioni/notizie volutamente inaccurate, diffamatorie e/o calunniose può comportare l’applicazione di sanzioni come previsto dal Decreto 24/2023 (ad esempio, sanzione da 500 a 2.500 euro nel caso diffamazione o calunnia) e misure disciplinari.

    Accedi alla piattaforma

    Allegati:

    Allegato “A”: “Misure a tutela del Segnalante”

    Allegato “B”: Informativa privacy whistleblowing di G&C

    Allegato “C”: Allegato al Decreto 24/2023

     

    Allegato “A” al Documento informativo ai sensi dell’art. 5) del D. Lgs 24/2023

    Misure a tutela del Segnalante

    Le misure previste dal Decreto 24/2023 a tutela del Segnalante sono le seguenti:

    • obbligo di riservatezza (art. 12 del Decreto 24/2023);
    • divieto di atti ritorsivi (art. 17 del Decreto 24/2023) e protezione dalla ritorsioni (art. 19 del Decreto 24/2023);
    • limitazione della responsabilità (art. 20 del Decreto 24/2023).

    Di seguito una sintesi – senza pretesa di esaustività – degli elementi più rilevanti di ciascuna previsione, alle quali si rimanda per la completa disamina.

    Obbligo di riservatezza

    Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

    L’ identità  del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’ identità  del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

    Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’ identità  del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’ incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso  del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

    E’ dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità  del Segnalante e delle informazioni relative al Segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

    Divieto di atti ritorsivi e protezione dalla ritorsioni

    Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione.

    Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto

    in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

    A titolo esemplificativo, possono costituire ritorsione:

    1. a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
    2. b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

    c ) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;

    1. d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
    2. e) le note di merito negative o le referenze negative;
    3. f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
    4. g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
    5. h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

    i ) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

    1. l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

    m ) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

    n ) l’ inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;

    1. o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
    2. p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
    3. q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

    L’autorità preposta a ricevere dal Segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il Segnalante può quindi comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.

    L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

    Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. I soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

    L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo.

    Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del Decreto 24/2023  nei confronti del Segnalante si presume che i comportamenti ritorsivi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, e l’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

    Ugualmente in caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal Segnalante se dimostra di aver effettuato, una segnalazione ai sensi del Decreto 24/2023 e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della segnalazione.

    Limitazione della responsabilità

    Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, è stata effettuata in conformità a quanto segue circa le condizioni per la protezione del Segnalante.

    Alle medesime condizioni è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

    Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

    La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione, o che configurino illecita acquisizione di informazioni o illecito accesso a documenti.

    Condizioni per la protezione  del Segnalante

    Le misure di protezione che precedono si applicano al Segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

    a ) al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo del Decreto 24/2023;

    1. b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto 24/2023.

    I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

    Salve le limitazioni di responsabilità che precedono, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele che precedono non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

    La disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea.

    Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal  Decreto 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

    Fermo quanto previsto nell’articolo 17 commi 2 e 3 del Decreto 24/2023, le misure di protezione che precedono si applicano anche:

    1. ai facilitatori, ovvero alle persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’ interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
    2. alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
    3. ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
    4. agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

    Le misure che precedono si applicano anche alle persone che effettuano segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile in ragione, rispettivamente, della segnalazione esterna, denuncia o divulgazione pubblica.

    Misure di sostegno

    Presso l’ANAC è istituito l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti

    misure di sostegno.

    Le misure di sostegno fornite dagli enti che precedono consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

     

    Allegato “B” al Documento informativo ai sensi dell’art. 5) del D. Lgs 24/2023

     

    Informativa privacy whistleblowing

    Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”) relativi alla tutela del trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 24/2023.

    Con la presente informativa Galli & Cassina S.p.A. (di seguito “Società”) fornisce informazioni circa il trattamento dei dati personali (di seguito, “Dati”) effettuato in relazione alla gestione delle segnalazioni di cui al D. Lgs 24/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

    1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

    Il titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”) è Galli & Cassina S.p.A. con sede legale in Milano, Via Mario Pagano 46

    La Società non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o DPO).

    2. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

    I Dati verranno gestiti e conservati nel territorio della Unione Europea.

    L’eventuale trasferimento dei Dati al di fuori dell’area EU/SEE avverrà nel rispetto di quanto previsto agli artt. 44 e ss. del GDPR.

    3. FINALITA’ E  BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – NATURA DEL CONFERIMENTO

    I Dati vengono trattati dal Titolare per la finalità di ricevere e gestire le segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale attività istruttoria relativa alle segnalazioni ricevute e l’adozione delle conseguenti azioni, anche disciplinari.

    La base giuridica del trattamento dei Dati è costituita dall’adempimento di un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).

    Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di gestire la segnalazione.

    4. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

    1. a) Dati personali comuni di cui all’art. 4, punto 1, del GDPR del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte[3] o menzionate nella segnalazione, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail);
    2. b) Categorie particolari di dati di cui all’art. 9) del GDPR, qualora inseriti nella segnalazione.

    I Dati vengono acquisiti direttamente dal soggetto che invia la segnalazione ai sensi del D.  Lgs. 24/2023 in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, e possono riferirsi al segnalante, al segnalato nonché ai soggetti a vario titolo coinvolti o menzionati nella segnalazione, inclusi i soggetti di cui all’art. 3 comma 5 del Decreto 24/2023.

    5. CONSERVAZIONE DEI DATI

    I Dati vengono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

    I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono tempestivamente cancellati.

    6. DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI

    Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i Dati potranno essere comunicati a pubbliche autorità, al fornitore della piattaforma per le segnalazioni,  a consulenti e altri terzi coinvolti nella gestione della segnalazione o comunque per le finalità di cui al precedente art. 3.

    I Dati potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, sia nell’ambito di Paesi appartenenti alla Comunità Europea che in paesi terzi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di Dati trasferiti al di fuori dell’area EU/SEE, il trasferimento avviene nel rispetto di quanto previsto agli artt. 44 e ss. del GDPR.

    7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.

    I Dati saranno sottoposti a trattamento con modalità sia automatizzate, mediante supporto elettronico, magnetico, informatico e/o telematico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

    I Dati non sono soggetti a processi decisionali completamente automatizzati.

    Il trattamento di Dati per le finalità di cui alla presente informativa viene inoltre effettuato nel rispetto della riservatezza dell’ identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

    8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

    L’interessato ha la possibilità di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), in quanto applicabili, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[4].

    Per tutte le questioni e materie relative al trattamento dei Dati o ai diritti dell’interessato, è possibile contattare il Titolare via e-mail all’indirizzo gallicassina@legalmail.it.

    L’interessato ha inoltre diritto di presentare reclamo all’autorità competente in caso di  trattamento difforme alla disposizioni vigenti mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, ovvero raccomandata A/R o a mani indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma.

     

    [3] Ai sensi del Decreto 24/2023 «persona coinvolta» è ”la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente”.

     

     

    Allegato “C” al Documento informativo ai sensi dell’art. 5) del D. Lgs 24/2023

    Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24

    Allegato

    Parte I

    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – appalti pubblici:
    2. norme procedurali per l’aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l’aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l’aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
    3. i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
    4. ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
    5. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
    6. i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici.
    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

    norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell’Unione e nei settori bancario, del credito, dell’investimento, dell’assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

    1. i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
    2. ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

    iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

    1. iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
    2. v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
    3. vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VIbis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

    vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

    viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

    1. ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
    2. x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
    3. xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

    xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

    xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

    xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

    1. xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);

    xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

    xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

    xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

    xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

    1. xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

    xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza e conformità dei prodotti:
    2. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell’Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:
    3. i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
    4. ii) normativa di armonizzazione dell’Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);
    5. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:
    6. i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa.
    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza dei trasporti:
    2. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
    3. requisiti di sicurezza nel settore dell’aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);
    4. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
    5. i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
    6. ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

    iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

    1. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
    2. i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
    3. ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

    iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

    1. iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;
    2. v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
    3. vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
    4. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

     

    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell’ambiente:
    2. qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;
    3. norme su ambiente e clima, di cui a:
    4. i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
    5. ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

    iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

    1. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:
    2. i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
    3. ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

    iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

    1. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:
    2. i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
    3. ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

    iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

    1. iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
    2. v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
    3. vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

    vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

    viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

    1. ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
    2. x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
    3. xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
    4. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:
    5. i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
    6. ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

    iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

    1. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:
    2. i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
    3. ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

    iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

    1. iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;
    2. v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
    3. vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
    4. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
    5. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – radioprotezione e sicurezza nucleare:

    norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

    1. i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
    2. ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

    iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

    1. iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
    2. v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
    3. vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);

    vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell’8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:
    2. norme dell’Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1);
    3. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:
    4. i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
    5. ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;
    6. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE , e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
    7. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:
    8. i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
    9. ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

    iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali;

    1. iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
    2. v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – salute pubblica:
    2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:
    3. i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
    4. ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

    iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

    1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:
    2. i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
    3. ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

    iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

    1. iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
    2. v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
    3. vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;

    vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

    1. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;
    2. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

     

    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – protezione dei consumatori:

    diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

    1. i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
    2. ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

    iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.;

    1. iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
    2. v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
    3. vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

    vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

    1. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:
    2. i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
    3. ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

    [1] La Piattaforma è accessibile con qualunque dispositivo (computer, iPad, smartphone…) senza necessità di  installazione di software/app aggiuntivo e ha una logica di funzionamento e un’interfaccia semplice e intuitiva. Ad ulteriore garanzia della riservatezza del segnalante l’accesso alla Piattaforma dovrà essere effettuato tramite dispositivi informatici personali e non i dispositivi aziendali.

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    • Visualizzazione grafica aggiornamenti di stato istruttoria, notifiche messaggi
    • Partecipare alle chat collaborative con Gestore
    • Accedere alla segnalazione in modifica – aggiunta informazioni e documenti
    • Creare il report di una nuova segnalazione, in modalità anonima o nominativa

     

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    [3] Ai sensi del Decreto 24/2023 «persona coinvolta» è ”la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente”.

    [4] I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

    (…)    f) alla riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, (…).

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